Art. 36.
                        Passaggi di qualifica
 
   1.  Al personale che consegue, a qualsiasi titolo, il passaggio ad
una qualifica superiore successivamente al 31 dicembre 1986, compete,
oltre   allo   stipendio   tabellare   della   nuova   qualifica   di
inquadramento, anche la retribuzione  individuale  di  anzianita'  in
godimento alla data del passaggio.