Art. 37. Principi generali 1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali. 2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilita', svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli articoli 18, 19, 20, 21 della legge regionale n. 34/1984.