Art. 37.
                          Principi generali
 
   1.  I  dirigenti  espletano le proprie funzioni secondo i principi
generali che regolano i compiti  della  dirigenza  nell'ambito  delle
pubbliche  amministrazioni  al fine di garantire la piena concordanza
dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli  organi
istituzionali.
   2.  A  queste  scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza
concorre con carattere di autonomia e responsabilita',  svolgendo  le
funzioni  proprie  delle  declaratorie  di  qualifica  indicate negli
articoli 18, 19, 20, 21 della legge regionale n. 34/1984.