Art. 38. Mobilita' dei dirigenti 1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altre strutture o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.