Art. 38.
                       Mobilita' dei dirigenti
 
   1.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio,
secondo le  rispettive  competenze,  con  provvedimento  motivato  da
esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente
ad  altre  strutture  o  destinarlo   ad   altri   compiti   comunque
corrispondenti  alla  qualifica  dirigenziale acquisita, nel rispetto
del profilo professionale posseduto.