Art. 39.
            Contingente della prima qualifica dirigenziale
 
   1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare
di tre volte quelli previsti per l'organico della  seconda  qualifica
dirigenziale dalla legge regionale n. 11/87.
   2.   Qualora   il  numero  dei  dirigenti  della  prima  qualifica
dirigenziale attualmente in servizio superi l'aliquota  prevista  dal
precedente  comma,  vengono  istituiti  corrispondenti  posizioni  di
soprannumero ad esaurimento, con  le  procedure  di  cui  alla  legge
regionale n. 11/87.