Art. 39. Contingente della prima qualifica dirigenziale 1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale dalla legge regionale n. 11/87. 2. Qualora il numero dei dirigenti della prima qualifica dirigenziale attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma, vengono istituiti corrispondenti posizioni di soprannumero ad esaurimento, con le procedure di cui alla legge regionale n. 11/87.