Art. 4.
                     Rapporto di lavoro a termine
 
A) Rapporto di lavoro a tempo determinato
   1.  Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti
e  con  le  modalita'  previste  dalla  vigente  normativa,  mediante
graduatorie  predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove
e/o per titoli. Per i soli  profili  professionali  compresi  fra  la
prima  e  la  quarta  qualifica  funzionale,  l'ente  potra' altresi'
ricorrere   alle   graduatorie   degli   uffici    di    collocamento
territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.
B) Rapporto di lavoro stagionale
   2.  Nei  limiti  previsti dalla legislazione vigente in materia, i
lavoratori  stagionali  debbono  essere   reclutati   tramite   prove
selettive  attitudinali  inerenti al relativo profilo o attraverso le
graduatorie del collocamento ordinario.
   3.  I  servizi  nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza
per la riassunzione ai sensi dell'art. 8- bis del  decreto  legge  29
gennaio  1983,  n.  17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79.
   4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si
trasformino posti stagionali in posti in ruolo, la  precedenza  nella
copertura  degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari
profilo professionale secondo i seguenti criteri:
     a)  in  caso  di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso
concorso pubblico con prova selettiva attitudinale  per  il  relativo
profilo,  l'inquadramento  avviene  attingendo  dalle graduatorie dei
precedenti  concorsi  gia'  espletati  per   il   medesimo   profilo,
cominciare  ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria piu' remota non
anteriore a tre anni;
     b)  nel  caso  di  assunzione per chiamata, l'inquadramento deve
avvenire previo concorso per titoli e  prove  selettive  attitudinali
per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno
nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo  triennio,
nel  profilo  da  ricorrere  e  purche'  siano in possesso di tutti i
requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato  all'atto
della prima assunzione limiti di eta' richiesti dalla legge.
   5.  Al personale di cui ai precedenti punti a) e b) e' corrisposto
il  trattamento  economico  iniziale  del  personale  di   ruolo   di
corrispondente profilo professionale.
   6.   Allo   stesso   personale  compete  l'indennita'  integrativa
speciale,  il  rateo  della  tredicesima  mensilita',  l'aggiunta  di
famiglia  se  dovuta  e,  alla  fine  del  rapporto,  la liquidazione
calcolata in dodicesimi.