Art. 4. Rapporto di lavoro a termine A) Rapporto di lavoro a tempo determinato 1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro. B) Rapporto di lavoro stagionale 2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario. 3. I servizi nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8- bis del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. 4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti in ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri: a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciare ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni; b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricorrere e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione limiti di eta' richiesti dalla legge. 5. Al personale di cui ai precedenti punti a) e b) e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. 6. Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.