Art. 41. Accesso alle qualifiche dirigenziali 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienze di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di studio di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria. 2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti per i candidati esterni. 3. Per accedere, per concorso pubblico o corso concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private. 4. Il 40 per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni. 5. L'ammissione al corso concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo. 6. Le riserve di cui ai commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.