Art. 41.
                 Accesso alle qualifiche dirigenziali
 
   1.   L'accesso  alla  prima  qualifica  dirigenziale  avviene  per
concorso pubblico o corso concorso pubblico aperto  ai  candidati  in
possesso  del  prescritto diploma di laurea ed esperienze di servizio
adeguatamente documentata di cinque anni  cumulabili  nella  pubblica
amministrazione,  enti  di  diritto  pubblico,  aziende  pubbliche  e
private, in posizione di lavoro corrispondenti, per  contenuto,  alle
funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto
messo a concorso, ovvero di  cinque  anni  di  studio  di  comprovato
esercizio  professionale  correlato al titolo di studio richiesto con
relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
   2.  Il  25  per  cento  dei posti messi a concorso e' riservato ai
dipendenti  di  ruolo   dell'ente   in   possesso   della   qualifica
immediatamente   inferiore  nonche'  dei  medesimi  requisiti  per  i
candidati esterni.
   3.  Per accedere, per concorso pubblico o corso concorso pubblico,
ai  profili  professionali  della  seconda  qualifica   dirigenziale,
occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza
di servizio di cinque anni in posizione  dirigenziale  corrispondente
alla  prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti
di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
   4.  Il  40  per  cento  dei posti messi a concorso e' riservato ai
dirigenti di prima qualifica  di  ruolo  dell'ente  in  possesso  dei
medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
   5.  L'ammissione al corso concorso per l'accesso alla prima e alla
seconda qualifica  dirigenziale  avviene  nei  limiti  dei  posti  da
conferire, maggiorati di un terzo.
   6.  Le  riserve  di cui ai commi 2 e 4 non operano per l'accesso a
posti unici di qualifica dirigenziale.