Art. 42.
           Personale dei corsi di formazione professionale
 
   1.  Il  personale docente del contingente autonomo regionale della
formazione  professionale  e'   inquadrato   in   specifici   profili
professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
     a)   VI  qualifica  -  docenti  in  attivita'  della  formazione
professionale per il cui espletamento e' richiesto  il  possesso  del
diploma  di  istruzione  secondaria  di  2  grado  o degli specifici
requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
     b)  VIII  qualifica  -  docenti  in  attivita'  della formazione
professionale per il cui espletamento e' richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea.
   2.  I  titoli  di  studio, per l'esercizio della funzione docente,
devono essere strettamente correlati  alle  specifiche  attivita'  di
formazione professionale.
   3.   Il   personale  direttivo,  di  segreteria,  esecutivo  e  di
anticamera appartiene a distinti profili professionali del  personale
amministrativo del contingente del personale addetto al settore della
formazione professionale.
   4.  L'orario  di  lavoro  del  personale  docente  dei  centri  di
formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali.
   5.  Almeno  800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere
riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in  altre
attivita' connesse con la formazione.
   6.  Per  il  personale  che  opera  all'interno  degli istituti di
riabilitazione e pena, l'orario di cattedra  e'  fissato  in  15  ore
settimanali di docenza piu' 3 ore di supplenza.
   7.   L'articolazione  dell'orario  e'  oggetto  di  contrattazione
decentrata.
   8.   Qualora,   nell'ambito  dello  stesso  centro  di  formazione
professionale,  il  docente  non  potesse   assolvere   completamente
l'impiego  orario da riservare alle attivita' d'insegnamento, neppure
ricorrendo  all'istituto  della  supplenza,  va   disposta   la   sua
utilizzazione  presso  un  altro  centro  di formazione professionale
secondo i criteri di cui all'art. 25.
   9.  La  accertata  impossibilita',  per un periodo determinato, di
espletare  l'attivita'  didattica   corrispondente   alla   qualifica
posseduta  puo'  comportare una diversa e temporanea collocazione del
personale  anche  presso  strutture  regionali  diverse  dai  centri,
preferibilmente  per  l'assorbimento  di  attivita'  complementari  e
quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuti professionali.