Art. 42. Personale dei corsi di formazione professionale 1. Il personale docente del contingente autonomo regionale della formazione professionale e' inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali: a) VI qualifica - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2 grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali; b) VIII qualifica - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attivita' di formazione professionale. 3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo del contingente del personale addetto al settore della formazione professionale. 4. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. 5. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione. 6. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra e' fissato in 15 ore settimanali di docenza piu' 3 ore di supplenza. 7. L'articolazione dell'orario e' oggetto di contrattazione decentrata. 8. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impiego orario da riservare alle attivita' d'insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 25. 9. La accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l'attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assorbimento di attivita' complementari e quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuti professionali.