Art. 43. Inquadramento del personale docente 1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla VII puo' essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento. 2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, puo' continuare ad utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria graduabilita' e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docente. 3 Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.