Art. 43.
                 Inquadramento del personale docente
 
   1.   Il   personale   docente   che,  per  effetto  di  meccanismi
contrattuali, si trovi collocato in qualifiche  funzionali  superiori
alla  VII puo' essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile
-  ad  altro  profilo  professionale  corrispondente  alla  qualifica
funzionale ed al livello retributivo in godimento.
   2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative,
puo' continuare ad utilizzare temporaneamente,  e  comunque  per  non
oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da
assicurare, con la necessaria graduabilita' e senza oneri aggiuntivi,
il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in
organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti  posti  di
docente.
   3  Il  personale  docente  che  si  trovi  collocato in qualifiche
inferiori  alla  sesta  viene  inquadrato   nella   sesta   qualifica
funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge.