Art. 44. Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non puo' procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore. 2. Dal momento dell'eventuale inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento.