Art. 44.
             Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica
 
   1.  Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente  allo  svolgimento  delle  mansioni  attribuitegli,
l'amministrazione  non  puo'  procedere  alla  di  lui  dispensa  dal
servizio per motivi di salute  prima  di  aver  esperito  ogni  utile
tentativo,  compatibilmente  con  le strutture organizzative dei vari
settori e con le disponibilita' organiche dell'ente, per  recuperarlo
al  servizio  attivo,  in  mansioni  diverse,  possibilmente affini a
quelle  proprie  del  profilo  rivestito,  appartenente  alla  stessa
qualifica funzionale o a qualifica inferiore.
   2.   Dal  momento  dell'eventuale  inquadramento  nella  qualifica
inferiore il dipendente segue la  dinamica  retributiva  della  nuova
qualifica  funzionale  senza  alcun  riassorbimento  del  trattamento
economico in godimento.