Art. 45.
                               Compensi
 
   1.  E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri
enti o organismi pubblici espressamente autorizzati per legge  o  per
provvedimento  amministrativo, di specifici compensi al personale per
le prestazioni  connesse  ad  indagini  periodiche  ed  attivita'  di
settore,  rese  al  di  fuori  dell'orario  di servizio, in deroga ai
limiti di cui al precedente articolo 15.