Art. 45. Compensi 1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici espressamente autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore, rese al di fuori dell'orario di servizio, in deroga ai limiti di cui al precedente articolo 15.