Art. 49.
                         Trattamento a regime
 
   1.  Al  personale,  iscritto  a  forme  esclusive,  sostitutive od
esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria, che  cessa  dal
servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio, ovvero per
decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi  hanno
effetto  sul  trattamento  di  pensione, negli importi effettivamente
corrisposti alla data di cessazione dal servizio e  nelle  misure  in
vigore  alla  data  dal  1  gennaio  1987  e  1  gennaio  1988, con
decorrenza dalle date medesime.