Art. 49. Trattamento a regime 1. Al personale, iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dall'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio, ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dal 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.