Art. 5.
                         Norme per l'accesso
 
   1.  Il  reclutamento  del personale ha luogo, nel limite dei posti
disponibili, mediante:
     a) concorso pubblico;
     b)  ricorso  al  collocamento  secondo le modalita' indicate nei
commi successivi;
     c) corso-concorso pubblico.
   2.  Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o
pratico  attinenti  alla  professionalita'  del  relativo  profilo  e
valutazione  dei  titoli  culturali,  professionali e di servizio con
criteri  predeterminati  in  apposito  regolamento,  prevedendo,  ove
possibile,  il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
   3.  Il  ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto
della  normativa  vigente  per  quanto  attiene   ai   requisiti   di
ammissibilita'  al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento
del personale  dalla  prima  alla  quarta  qualifica  mediante  prove
selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
   4.  Alle  prove  selettive  di cui al comma 3 e' ammesso personale
interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui
al comma 8.
   5.  Il  corso-concorso  pubblico  consiste  in  una  selezione  di
candidati per l'ammissione ad  un  corso  con  posti  predeterminati,
finalizzato  alla  formazione  specifica  dei  candidati. I candidati
ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20 per  cento
dei  posti  messi  a  concorso.  Al  termine  del  corso una apposita
commissione, di cui dovra' far parte almeno  un  docente  del  corso,
procedera'   ad   esami  scritti  ed  orali  con  predisposizione  di
graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri  e  le
modalita'  di  svolgimento  del corso-concorso saranno predeterminati
dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
   6.  Ferme  restando  le  riserve  di  legge,  si considerano posti
disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di  concorso,  sia
quelli  che  risulteranno  tali  per effetto di collocamenti a riposo
previsti nei dodici mesi successivi.
   7. I posti disponobili da mettere a concorso devono essere coperti
entro sei mesi dalla data del relativo bando.
   8.  In  relazione  ai  programmi  annuali  di  occupazione  di cui
all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il
personale  in  servizio  di  ruolo  pari  al  35  per cento dei posti
disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra'  giungere  fino
al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per
la mobilita' di cui all'art. 6, comma 8.
   9.  Alla  riserva  dei  posti  puo' accedere il personale di ruolo
appartenente alla qualifica funzionale  immediatamente  inferiore  al
posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e  con  una  anzianita'  di
servizio  di  due  anni.  Per  i  posti  a concorso fino alla settima
qualifica  funzionale  compresa  e'  ammessa  la  partecipazione  del
personale  appartenente  alla  qualifica immediatamente inferiore con
una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale  o  di
cinque  anni  in  aree  funzionali  diverse in possesso del titolo di
studio immediatamente inferiore a quello richiesto a concorso.
   10.  La  riserva  non  opera  per  l'accesso a posti relativi alle
qualifiche apicali delle diverse eree funzionali. In tutti gli  altri
casi  la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili
professionali della stessa qualifica funzionale.
   11.  Ad  integrazione  delle  norme di cui all'art. 24 della legge
regionale 22 novembre 1984, n. 34, si conferma che il  requisito  del
titolo  di  studio  per  l'accesso  alla settima qualificazione e' il
diploma di laurea,  ad  eccezione  dei  posti  di  responsabile  area
tecnica  e/o  contabile  per  l'accesso  ai  quali  e'  richiesto  lo
specifico titolo di studio ed inoltre o  cinque  anni  di  iscrizione
all'albo  o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni
in posizioni di lavoro corrispondente alle funzioni  della  qualifica
immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
   12.  La  graduatoria  del concorso e' unica. Il personale interno,
esauriti i posti riservati, puo'  ricoprire  i  posti  non  ricoperti
dagli esterni.
   13.  I  posti  riservati  al  personale  interno,  ove  non  siano
integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
   14.  Le  graduatorie  dei  concorsi  restano aperte per tre anni e
possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di  riserva
dei posti prefissati nella presente legge, per gli ulteriori posti di
pari qualifica funzionale e profilo professionale  che  si  dovessero
rendere  vacanti  e  disponibili  successivamente  all'indizione  del
concorso stesso, ad  eccezione  di  quelli  istituiti  o  trasformati
successivamente all'indizione del concorso stesso.
   15.   Per  la  composizione  delle  commissioni  giudicatrici  dei
concorsi resta confermata la normativa di cui all'art. 17 della legge
regionale n. 15 del 30 maggio 1980.
   16.  Nel  caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui
si  applica  il  presente  accordo  nazionale  al  dipendente   viene
riconosciuto   il   salario   individuale  di  anzianita'  conseguito
nell'ente  di  provenienza  e  viene  considerato,  ai   fini   della
attribuzione  della  successiva  quota  del  salario  individuale  di
anzianita',  il  rateo  in  corso   di   maturazione   nell'ente   di
provenienza.
   17.  A  chiarimento delle norme contenute nell'art. 26 della legge
regionale 22 novembre 1984, n. 34, il titolo di studio richiesto  per
l'accesso   alla   quinta  qualifica  funzionale  e'  il  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i  particolari
requisiti  previsti  per  i singoli profili professionali, nonche' la
qualifica specializzazione professionale acquisita  anche  attraverso
altre esperienze di lavoro.
   18. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme
previste in materia di accesso dai precedenti accordi.
   19.  Restano  in  vigore  le  norme di cui alla legge regionale n.
34/84, non modificate dalla presente legge.