Art. 5. Norme per l'accesso 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante: a) concorso pubblico; b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi; c) corso-concorso pubblico. 2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 3. Il ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica). 4. Alle prove selettive di cui al comma 3 e' ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8. 5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20 per cento dei posti messi a concorso. Al termine del corso una apposita commissione, di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata. 6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. 7. I posti disponobili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando. 8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra' giungere fino al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui all'art. 6, comma 8. 9. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto a concorso. 10. La riserva non opera per l'accesso a posti relativi alle qualifiche apicali delle diverse eree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale. 11. Ad integrazione delle norme di cui all'art. 24 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualificazione e' il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali e' richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate. 12. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni. 13. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni. 14. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso. 15. Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi resta confermata la normativa di cui all'art. 17 della legge regionale n. 15 del 30 maggio 1980. 16. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente accordo nazionale al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini della attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza. 17. A chiarimento delle norme contenute nell'art. 26 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' la qualifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. 18. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi. 19. Restano in vigore le norme di cui alla legge regionale n. 34/84, non modificate dalla presente legge.