Art. 50.
                      Conglobamento di una quota
                 dell'indennita' integrativa speciale
 
   1.  Con  decorrenza  30  giugno 1988 e' conglobato nello stipendio
iniziale del livello in godimento  alla  stessa  data  una  quota  di
indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
   2.   Con   la   medesima   decorrenza  la  misura  dell'indennita'
integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di
L. 1.081.000 annue lorde.