Art. 50. Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobato nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.