Art. 51.
                          Patrocinio legale
 
   1.  La Regione anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove
si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita'  civile
o  penale  nei  confronti  di  un  suo  dipendennte  per fatti o atti
direttamente    connessi    all'espletamento    del    servizio     e
dell'adempimento  dei  compiti  d'ufficio,  assume a proprio carico a
condizione che non sussista  conflitto  d'interesse,  ogni  onere  di
difesa  sin  dall'apertura  del  procedimento,  facendo  assistere al
dipendente da un legale di comune gradimento.
   2.  In  caso  di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi
con dolo o colpa grave, la Regione ripetera' dal dipendente tutti gli
oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.