Art. 52. M e n s a 1. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale del diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli studenti ed il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.