Art. 52.
                              M e n s a
 
   1.  Il  servizio di mensa e' gratuito per il personale del diritto
allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari
particolari  e  disagiati  in  relazione alla diretta preparazione ed
erogazione dei servizi di ristorazione  agli  studenti  ed  il  tempo
relativo  e'  valido  a  tutti gli effetti anche per il completamento
dell'orario di servizio.