Art. 53. Professionisti legali 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali e' riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nell'articolo 31 della presente legge, da aggiungere al salario di anzianita'. 2. Al predetto personale spettano altresi' i compensi di natura professionale previsti da regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.