Art. 53.
                        Professionisti legali
 
   1.  Fermi  restando  gli  inquadramenti  nei profili professionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  ai  professionisti  legali   e'
riconosciuto,  al  conseguimento  rispettivamente  della qualifica di
avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1  per  cento
dello  stipendio  tabellare  base  indicato  nell'articolo  31  della
presente legge, da aggiungere al salario di anzianita'.
   2.  Al  predetto  personale spettano altresi' i compensi di natura
professionale previsti da regio decreto 27 novembre  1933,  n.  1578,
recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.