Art. 54.
                     Arricchimento professionale
 
   1.   In   via  sperimentale,  ai  fini  della  specializzazione  e
riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione
alla  introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un
uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e
l'efficacia   dei   risultati,   la   Regione  previa  contrattazione
decentrata, organizza direttamente ovvero  avvalendosi  di  organismi
anche   privati,   appositi   corsi   articolati  in  almeno  80  ore
complessive.
   2.  Tali  corsi  devono  concludersi con esame selettivo finale ed
agli stessi puo'  partecipare  il  personale  dipendente  interessato
operativamente  alla  innovazione, compreso tra la terza e la settima
qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento  della
dotazione organica delle medesime qualifiche.
   3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere
ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 6  dell'art.  8,
deve  essere  previsto,  accanto agli altri, un particolare parametro
aggiuntivo  a  riconoscimento   e   remunerativo   dell'arricchimento
professionale  dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione
di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.