Art. 54. Arricchimento professionale 1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione previa contrattazione decentrata, organizza direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive. 2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi puo' partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica delle medesime qualifiche. 3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 6 dell'art. 8, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerativo dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.