Art. 55.
      Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore
 
   1.  In  caso  di  vacanza  del posto di responsabile delle massime
strutture  organizzative  dell'ente,  qualora   non   sia   possibile
attribuire  le  funzioni  ad  altro  dipendente di pari qualifica, le
funzioni  stesse  possono  essere  transitoriamente   assegnate   con
provvedimento  ufficiale  a  dipendente  di  qualifica immediatamente
inferiore che  deve  essere  prescelto,  di  norma,  nell'ambito  del
personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
   2.  In  caso  di  vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni
possono essere affidate a condizione che siano avviate  le  procedure
per  la  relativa  copertura  del posto e fino all'espletamento delle
stesse e comunque per un periodo  non  inferire  a  tre  mesi  e  non
superiore ad un anno.
   3.  L'incarico  di  assolvere le funzioni di un posto di qualifica
superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso.
   4.   Qualora   l'incarico,  formalmente  conferito,  abbia  durata
superiore ai trenta giorni, va attribuito  al  dipendente  incaricato
solamente  un  compenso  computato sulla differenza tra i trattamenti
economici iniziali delle due qualifiche.