Art. 56.
                           V e r i f i c a
 
   1.  Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni stipulanti il presente accordo  effettuano  una  verifica
sullo  stato  di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con
particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari,
ai   piani   di  produttivita',  ai  criteri  di  incentivazione,  al
funzionamento ed all'efficacia dei servizi in  favore  dell'utenza  e
alle pari opportunita'.
   2.  Sulla  base  dei  risultati delle predette verifiche, le parti
possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla  relazione
indicata  dall'art.  16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 o da porre a
base di  iniziative  dirette  a  rimuovere  eventuali  ostacoli  alla
compiuta e tempestiva attuazione delle intese.