Art. 56. V e r i f i c a 1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza e alle pari opportunita'. 2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.