Art. 58.
                       Norme finali e di rinvio
 
   1.  Resta  confermata la disciplina dei concorsi speciali prevista
dalla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34.
   2.   Per  l'inquadramento  nella  seconda  qualifica  dirigenziale
valgono  i  criteri  e  le  modalita'  previsti  in  sede  di   prima
applicazione  della  legge  regionale  n.  34 del 22 novembre 1984, e
successive integrazioni e modificazioni.
   3. Nelle norme della attuazione della legge regionale n. 11 del 21
aprile  1987  di  organizzazione  delle   strutture   regionali,   le
indennita'  previste  per  la  prima  qualifica dirigenziale e per la
ottava qualifica funzionale di cui all'art. 32 della legge  regionale
34/84  sono  corrisposte  ai  dipendenti in possesso delle prescritte
qualifiche che  risultino  investiti  di  funzioni  in  direzione  di
strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale.
   Le  indennita'  di cui al comma precedente competono dalla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 34/1984 o  dalla  data  di
effettivo affidamento dell'incarico se successivo.
   4.  Nell'arco  di  vigenza  del  presente  accordo  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge  regionale  22  novembre
1984,  n.  34  non  modificate dalla presente legge con esclusione di
quelle che per la loro natura rivestivano carattere transitorio.