Art. 58. Norme finali e di rinvio 1. Resta confermata la disciplina dei concorsi speciali prevista dalla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34. 2. Per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale valgono i criteri e le modalita' previsti in sede di prima applicazione della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, e successive integrazioni e modificazioni. 3. Nelle norme della attuazione della legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987 di organizzazione delle strutture regionali, le indennita' previste per la prima qualifica dirigenziale e per la ottava qualifica funzionale di cui all'art. 32 della legge regionale 34/84 sono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che risultino investiti di funzioni in direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale. Le indennita' di cui al comma precedente competono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/1984 o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo. 4. Nell'arco di vigenza del presente accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 non modificate dalla presente legge con esclusione di quelle che per la loro natura rivestivano carattere transitorio.