Art. 59.
              Norme finali e di rinvio per il personale
              degli II.AA.CC.PP. e Consorzi Industriali
 
   1.  Con  successiva  legge  regionale saranno dettate norme per la
istituzione dei posti di qualifica dirigenziale  nonche'  quelle,  di
competenza   regionale,  relative  all'adeguammento  dei  regolamenti
organici del  personale  degli  Istituti  Autonomi  Case  Popolari  e
consorzi   industriali   alla  normativa  vigente  per  il  personale
regionale.