Art. 59. Norme finali e di rinvio per il personale degli II.AA.CC.PP. e Consorzi Industriali 1. Con successiva legge regionale saranno dettate norme per la istituzione dei posti di qualifica dirigenziale nonche' quelle, di competenza regionale, relative all'adeguammento dei regolamenti organici del personale degli Istituti Autonomi Case Popolari e consorzi industriali alla normativa vigente per il personale regionale.