Art. 6.
                              Mobilita'
 
   1.  Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del
personale per l'esercizio da parte degli enti locali  delle  funzioni
ad esse delegate.
   2.   La   giunta   regionale  determina,  d'intesa  con  gli  enti
interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative,
degli  enti stessi, il contingente organico per profili professionali
del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
   3.  Sulla base delle predette determinazioni la giunta regionale e
le  organizzazioni  rappresentative  di  cui  sopra  stabiliscono   i
correlati  piani  di  mobilita'  e  l'elenco  del personale regionale
corrispondente per profilo professionale, previa  contrattazione  dei
criteri con le OO.SS..
   4.  La  legge  regionale dispone la corrispondente riduzione degli
organici della  Regione,  mentre  gli  enti  locali  destinatari  del
personale   provvedono   al  conseguente  adeguamento  delle  proprie
dotazioni organiche.
   5.  Il  personale  trasferito  conserva  la posizione giuridica ed
economica  acquisita  all'atto  del   trasferimento,   ivi   compresa
l'anzianita' gia' maturata.
   6. In caso di revoca della delega o di assegnazine della stessa ad
ente diverso, nel rispetto del principio che il  personale  segue  le
funzioni  delegate,  specifici  accordi  con  le  OO.SS. maggiormente
rappresentative sul  piano  nazionale  stabiliscono  criteri  per  il
trasferimento del personale interessato.
   7.  Ferma  restando la disciplina vigente della mobilita' interna,
la mobilita' esterna si attua nell'ambito dei posti  disponibili  per
concorso  pubblico,  secondo le modalita' di cui ai successivi commi,
fra  il  personale  dipendente  degli  enti  firmatari   dell'accordo
nazionale di cui all'articolo 1.
   8.  La  percentuale,  da stabilirsi in sede di accordo decentrato,
dei posti di ruolo  organico  che  possono  essere  coperti  mediante
trasferimento, non deve superare il 5 per cento dei posti disponibili
per concorso pubblico.
   9.  Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione
decentrata a livello aziendale,  vengono  individuati  i  posti  e  i
profili ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per la formazione
delle graduatorie.
   10.  I  criteri  di  cui  sopra  dovranno  tener  conto dei titoli
professionali,  dell'anzianita'  di  servizio,  della  situazione  di
famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
   11.  Nelle  graduatorie  e'  comunque  data precedenza assoluta al
personale  che  nell'ente  di  appartenenza  si  trovi  in  posizione
soprannumeraria, ovvero in disponibilita'.
   12.  La  mobilita'  puo'  attuarsi  per  posti  di ruolo vacanti e
disponibili appartenenti  alla  stessa  qualifica  funzionale  ed  al
medesimo profilo professionale.
   13.   Gli   enti   destinatari   dell'accordo   nazionale  di  cui
all'articolo 1 trasmettono alla Regione,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale
dei posti da destinare a mobilita' di cui al comma precedente.
   14.  La  giunta  regionale  provvede,  entro  trenta  giorni, alla
pubblicazione  sul  proprio  Bollettino   ufficiale   degli   elenchi
pervenuti.
   15.  Entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione, gli interessati
dovranno  presentare  all'ente  presso   cui   aspirano   ad   essere
trasferiti,  documentata  e  motivata  istanza,  con allegato assenso
dell'amministrazione di provenienza.
   16.  Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto
il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
   17.  I posti segnalati per la mobilita' per i quali sono pervenute
domande,  possono  essere  coperti  con  le  procedure  ordinarie  di
reclutamento.
   18.   L'utilizzazione  della  mobilita'  nelle  forme  di  cui  ai
precedenti commi e'  facolta'  degli  enti  per  quanto  concerne  le
qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili
professionali di ottava qualifica aventi  responsabilita'  di  unita'
organica.
   19. Oltre alla mobilita' di cui e' consentito il trasferimento del
personale tra enti diversi,  a  domanda  del  dipendente  motivata  e
documentata  e  prevista  intesa  delle due amministrazioni, anche in
caso  di  contestuale  richiesta  da  parte  di  due  dipendenti   di
corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene
data preventiva informazione alle OO.SS. E'  consentito  altresi'  il
trasferimento  di  personale tra gli enti destinatari dell'accordo di
cui all'articolo 1 e tra questi e gli enti del  comparto  sanita',  a
domanda  motivata  e  documentata  del dipendente interessato, previa
intesa tra gli enti e contrattazione  con  le  OO.SS.,  a  condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo
professionale nell'ente di destinazione.
   20.  Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso  gli  enti
del comparto sanita'.
   L'onere  e'  a carico dell'ente stesso presso il quale l'impiegato
opera funzionalmente.
   21.  Il  comando  in  tali  casi, e fatti salvi quelli previsti da
norme  e  regolamenti  degli  enti  stessi,  non  puo'  avere  durata
superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.
   22.  Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e'
esente dall'obbligo del periodo  di  prova,  purche'  abbia  superato
analogo periodo presso l'ente di provenienza.