Art. 60.
            Abrogazione e rinvio alla legislazione statale
                         Disposizioni finali
 
   1.  Sono  abrogate  tutte le norme della legislazione regionale in
contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
   2.  Per  quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi
regionali in ordine al rapporto di impiego ed  allo  stato  giuridico
dei  dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili, le
disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello  Stato.
   3.  Rimangono  altresi' in vigore tutte le norme di cui alla legge
regionale 28 marzo 1975, n. 9, che  disciplinano  la  competenza  del
presidente  del  consiglio  regionale e dell'ufficio di presidenza in
ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in  servizio  presso
gli  uffici  del  Consiglio,  e quelli di cui alla legge regionale 22
novembre 1984, n. 34 in quanto compatibili.