Art. 60. Abrogazione e rinvio alla legislazione statale Disposizioni finali 1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. 3. Rimangono altresi' in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del presidente del consiglio regionale e dell'ufficio di presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio, e quelli di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 in quanto compatibili.