Art. 7.
                          Pari opportunita'
 
   1.  Nell'interno di attivare misure e meccanismi tesi a consentire
una reale parita'  tra  uomini  e  donne  all'interno  del  comparto,
saranno  definiti,  con  la contrattazione decentrata, interventi che
concretizzano "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
   2.  A tal fine la giunta regionale istituisce un apposito comitato
con la partecipazione delle OO.SS.,  che  proponga  misure  adatte  a
creare  effettive condizioni di pari opportunita' e riferisca, almeno
una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si  trovano  le
lavoratrici   rispetto   alle   attribuzioni,   alle  mansioni,  alla
partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.