Art. 7. Pari opportunita' 1. Nell'interno di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzano "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. A tal fine la giunta regionale istituisce un apposito comitato con la partecipazione delle OO.SS., che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e riferisca, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.