Art. 8. Produttivita' 1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento della efficienza e dell'azione amministrativa la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1988, un apposito capitolo di spesa intitolato "fondo di produttivita'" ed alimentato da: fondi straordinari previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; quota pari al lavoro di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nell'articolo 15 della presente legge; dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto del comma dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dall'art. 8,comma 9 della legge 22 dicembre 1986 n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione. 2. L'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma ha come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione dell'attivita' delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione. 3. La giunta regionale attivera', attraverso il competente settore organizzazione metodi e produttivita', nuclei di valutazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986 n. 13, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguenti; con le stesse modalita' si provvedera' anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento: all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate; all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di organizzazione; alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorita' individuate dagli organi della Regione. 4. In mancanza della individuazione degli standards di produttivita' ed in attesa della attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' sono corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1988, sulla base di programmi e progetti-obiettivi predisposti dalle strutture interne ed approvati dalla Giunta regionale. 5. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 6. Ferma restando l'approvazione da parte della giunta regionale dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata, con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale delle strutture e di parametri oggettivi quale il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o delle unita' organizzative sulla base di criteri precedentemente individuati. 7. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i metodi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, e' oggetto di contrattazione decentrata ed e' disciplinata con provvedimenti della giunta regionale. 8. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la giunta regionale compie, con le OO.SS. di comparto e con le Confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendente ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.