Art. 8.
                            Produttivita'
 
   1.  Per  il  conseguimento  degli obiettivi di miglioramento della
efficienza e dell'azione  amministrativa  la  Regione  istituisce,  a
partire  dal  bilancio 1988, un apposito capitolo di spesa intitolato
"fondo di produttivita'" ed alimentato da:
    fondi  straordinari  previsti  dall'articolo  15  del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
    quota  pari al lavoro di 18 ore pro-capite dello straordinario da
dedurre dal tetto previsto nell'articolo 15 della presente legge;
    dal  50  per  cento  delle  economie  di gestione individuate con
criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato  disposto
del comma dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dall'art.
8,comma 9 della legge 22 dicembre 1986 n. 910.
   Sono  escluse  dal  computo  delle  economie  le variazioni che si
producono nella  quantita'  di  personale;  tali  variazioni  saranno
valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.
   2.  L'utilizzazione  del  fondo di cui al precedente comma ha come
obiettivo  primario   quello   di   incentivare   la   programmazione
dell'attivita' delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento
dei  dipendenti  nel  processo   di   riorganizzazione   del   lavoro
intervenendo  contestualmente  sulle  strutture  organizzative, sulle
procedure,  sui  vincoli   all'azione   amministrativa   finalizzando
quest'ultima  anche  alla  verifica  dei risultati ed al controllo di
gestione.
   3. La giunta regionale attivera', attraverso il competente settore
organizzazione metodi e produttivita', nuclei di valutazione ai sensi
dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1
febbraio 1986 n.  13,  con  la  partecipazione  delle  Organizzazioni
Sindacali   e  l'eventuale  apporto  di  centri  specializzati  anche
esterni, per  definire  l'impostazione  complessiva  di  progetti  di
produttivita' e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati
conseguenti; con le stesse modalita' si provvedera' anche allo studio
di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:
    all'individuazione   di   indicatori   di   produttivita',  anche
differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate;
    all'individuazione  di  aree  particolarmente  significative come
microrealizzazione di processi di organizzazione;
    alla  progettazione  per  obiettivi  selezionati  in  relazione a
priorita' individuate dagli organi della Regione.
   4.   In   mancanza   della   individuazione   degli  standards  di
produttivita'  ed  in  attesa  della  attuazione  dei   processi   di
riorganizzazione  del  lavoro,  gli incentivi alla produttivita' sono
corrisposti - previo accordo decentrato -  a  partire  dall'esercizio
finanziario  1988,  sulla  base  di  programmi  e  progetti-obiettivi
predisposti  dalle  strutture  interne  ed  approvati  dalla   Giunta
regionale.
   5.  In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono
essere richiesti entro 30 giorni dalla data  di  pubblicazione  della
presente legge.
   6.  Ferma  restando l'approvazione da parte della giunta regionale
dei programmi e  dei  progetti  di  produttivita'  predisposti  dalle
strutture  interne,  la  verifica  a regime della produttivita' viene
effettuata, con le procedure di cui ai commi precedenti sulle  stesse
singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono
corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo  conto  della
capacita'  programmatica  progettuale  delle strutture e di parametri
oggettivi quale il tempo ed il livello di professionalita', ma  anche
delle  capacita'  di  iniziativa  e  dell'impegno  partecipativo alla
realizzazione dei progetti o  attivita';  la  valutazione  di  questi
ultimi  elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei
progetti  e/o  delle  unita'  organizzative  sulla  base  di  criteri
precedentemente individuati.
   7.  Tutta  la  materia  della  produttivita'  afferente  a  piani,
progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri,
le  forme e i metodi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, e'
oggetto  di  contrattazione  decentrata  ed   e'   disciplinata   con
provvedimenti della giunta regionale.
   8. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e,
in seguito, periodicamente, la giunta regionale compie, con le OO.SS.
di  comparto  e  con  le Confederazioni maggiormente rappresentative,
unitamente  a  rappresentanti   delle   associazioni   degli   utenti
individuate  d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale,
un bilancio dell'attivita' di programmazione  svolta,  dei  risultati
ottenuti,   degli   eventuali  ostacoli  incontrati,  allo  scopo  di
rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito  ed  alla  lettera
delle   intese   intercompartimentali   e  di  comparto  tendente  ad
accrescere la produttivita', l'efficienza e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa.