Art. 2.
 
   1. Ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 26 aprile 1980, n.
8,  e  successive   modifiche,   l'amministrazione   provinciale   e'
autorizzata ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma prevista
dall'articolo precedente per il  triennio  1987,  1988,  1989,  fermo
restando  che  i  relativi pagamenti devono comunque essere contenuti
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.