Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale e' autorizzata ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma prevista dall'articolo precedente per il triennio 1987, 1988, 1989, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.