Art. 5. 1. Per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1987 e la spesa complessiva di lire 20 miliardi a carico degli esercizi finanziari 1988 e 1989. 2. L'ammontare dello stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno 1988 e in quello per l'anno 1989 sara' stabilito dalla rispettiva legge finanziaria annuale. 3. Per l'attuazione dell'art. 4 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987. 4. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 1 e 3 si provvede: a) quanto a lire 15 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1987 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio); b) quanto a lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi provinciali 21 agosto 1975, n. 47 e 8 giugno 1978, n. 27, art. 19, a carico del cap. 81115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987; c) quanto a lire 20 miliardi a carico dei due esercizi finanziari successivi, mediante una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1988-1989 alla sezione 8a, settore 8.1, lettera b.2), del bilancio pluriennale della provincia.