Art. 5.
 
   1.   Per   l'attuazione   dell'art.  1  della  presente  legge  e'
autorizzata la spesa di lire  15  miliardi  a  carico  dell'esercizio
finanziario  1987 e la spesa complessiva di lire 20 miliardi a carico
degli esercizi finanziari 1988 e 1989.
   2.  L'ammontare  dello  stanziamento  da iscrivere nel bilancio di
previsione per  l'anno  1988  e  in  quello  per  l'anno  1989  sara'
stabilito dalla rispettiva legge finanziaria annuale.
   3.   Per   l'attuazione   dell'art.  4  della  presente  legge  e'
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni  a  carico  dell'esercizio
finanziario 1987.
   4. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 1 e 3 si provvede:
     a) quanto a lire 15 miliardi a carico dell'esercizio finanziario
1987 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al
cap.  102120  dello  stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno
finanziario 1987 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio);
     b)   quanto   a  lire  1.500  milioni  a  carico  dell'esercizio
finanziario    1987    mediante    riduzione    di    pari    importo
dell'autorizzazione   di   spesa   per   l'applicazione  delle  leggi
provinciali 21 agosto 1975, n. 47 e 8 giugno 1978, n. 27, art. 19,  a
carico  del  cap.  81115  dello  stato  di previsione della spesa per
l'anno finanziario 1987;
     c)  quanto  a  lire  20  miliardi  a  carico  dei  due  esercizi
finanziari  successivi,  mediante  una  corrispondente  quota   dello
stanziamento  previsto  per  il  biennio  1988-1989  alla sezione 8a,
settore 8.1, lettera b.2), del bilancio pluriennale della  provincia.