Art. 2.
                  Determinazione della spesa ammessa
 
   1.   La   determinazione   del   valore   dei   terreni   ai  fini
dell'ammissibilita' della spesa avviene in base ad una stima  che  si
basa  sui  valori  agricoli  medi  per  tipo di coltura e sui fattori
determinanti la classificazione fissati  dalla  commissione  prevista
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'art. 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.