Art. 2. Determinazione della spesa ammessa 1. La determinazione del valore dei terreni ai fini dell'ammissibilita' della spesa avviene in base ad una stima che si basa sui valori agricoli medi per tipo di coltura e sui fattori determinanti la classificazione fissati dalla commissione prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.