Art. 3.
                        Rilascio del nullaosta
 
   1.  Il  provvedimento di concessione e' subordinato al rilascio di
apposito  nullaosta   da   parte   dell'ufficio   competente   presso
l'assessorato  per  l'agricoltura  e  le  foreste  in  base  al quale
l'istituto di credito e' autorizzato a concedere il mutuo  agevolato.
Tale  nullaosta non puo' essere rilasciato per operazioni di acquisto
gia' effettuate al momento della presentazione della domanda.
   2.  In  sede di stipulazione di contratto di mutuo il beneficiario
e' tenuto a presentare un estratto tavolare, dal quale risulti che  i
fondi oggetto dell'acquisto fanno parte integrante del maso chiuso.