Art. 5. Restituzione dei contributi - Decadenza 1. I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla giunta provinciale con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto, qualora durante il periodo di 10 anni cessino di coltivare direttamente il maso o alienino il maso o parte del medesimo, fatti salvi i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non diminuiscono notevolmente il reddito complessivo del maso chiuso ed i casi di esproprio per pubblica utilita'. 2. Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano trascorsi 10 anni dalla concessione del contributo, cessa il pagamento dei contributi residui. 3. I benefici della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano gia' formato oggetto di concessione di contributi.