Art. 5.
               Restituzione dei contributi - Decadenza
 
   1.  I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono
restituire i contributi concessi dalla  giunta  provinciale  con  gli
interessi  dell'ammontare  del  tasso  di  sconto, qualora durante il
periodo di 10 anni  cessino  di  coltivare  direttamente  il  maso  o
alienino  il maso o parte del medesimo, fatti salvi i casi di vendita
o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole  superfici
che  non  diminuiscono  notevolmente  il reddito complessivo del maso
chiuso ed i casi di esproprio per pubblica utilita'.
   2.  Qualora  il  caso  sopra  menzionato si verifichi quando siano
trascorsi  10  anni  dalla  concessione  del  contributo,  cessa   il
pagamento dei contributi residui.
   3. I benefici della presente legge non possono essere concessi per
le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel  decennio
precedente abbiano gia' formato oggetto di concessione di contributi.