Art. 6.
                         Annotazione tavolare
 
   1.  Nell'atto di compravendita deve essere menzionato il godimento
dei benefici della presente legge che  viene  inoltre  reso  pubblico
mediante annotazione tavolare: "il corpo tavolare costituente il maso
chiuso e' soggetto alle norme dell'art.  5  della  legge  provinciale
del....................., n. ........".