Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
   1. La spesa per l'attuazione della presente legge sara' stabilita,
a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, dalla legge  finanziaria
annuale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Bolzano, addi' 10 dicembre 1987
 
                               MAGNAGO
 
Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI'