Art. 7. Norme finanziarie 1. La spesa per l'attuazione della presente legge sara' stabilita, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, dalla legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, addi' 10 dicembre 1987 MAGNAGO Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI'