Art. 10.
 
   1.  Dopo  l'art. 22 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
vengono inseriti i seguenti articoli:
   "Art.  22-bis.  -  1. La provincia sottopone a specifica normativa
d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale  il  territorio
provinciale,  mediante  la  redazione  del  piano paesaggistico o del
piano  territoriale  provinciale  con  specifica  considerazione  dei
valori paesaggistici ed ambientali".
   "Art.  22-ter.  - 1. I provvedimenti di autorizzazione del sindaco
di cui all'art. 8, qualora non vengano annullati ai sensi dell'ultimo
comma  dello  stesso  articolo, i provvedimenti di autorizzazione del
presidente della giunta provinciale di cui agli artt. 11 e 12, contro
i  quali  non  venga  presentato  ricorso  ai  sensi  del sesto comma
dell'art. 12, i provvedimenti di autorizzazione del presidente  della
giunta  provinciale  di  cui  all'art. 13 e le decisioni della giunta
provinciale su ricorso sono definitivi".
   "Art. 22-quater. - 1. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto  Adige  la  provincia  utilizza  per  le
violazioni  di cui alla presente legge le sanzioni previste dall'art.
1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con riferimento  all'art.
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47".