Art. 10. 1. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono inseriti i seguenti articoli: "Art. 22-bis. - 1. La provincia sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale il territorio provinciale, mediante la redazione del piano paesaggistico o del piano territoriale provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali". "Art. 22-ter. - 1. I provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all'art. 8, qualora non vengano annullati ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, i provvedimenti di autorizzazione del presidente della giunta provinciale di cui agli artt. 11 e 12, contro i quali non venga presentato ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 12, i provvedimenti di autorizzazione del presidente della giunta provinciale di cui all'art. 13 e le decisioni della giunta provinciale su ricorso sono definitivi". "Art. 22-quater. - 1. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige la provincia utilizza per le violazioni di cui alla presente legge le sanzioni previste dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con riferimento all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47".