Art. 11.
                          Norme transitorie
 
   1.  In  sede  di prima applicazione della presente legge la giunta
provinciale predisporra' gli allegati grafici di cui all'art. 1-  ter
inserito  con  la  presente  legge  nella legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa,
provvedendo  ai  necessari  adeguamenti  derivanti dalle modifiche ai
piani urbanistici comunali intercorse tra l'emanazione del decreto di
vincolo  di cui all'art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n.
16, e l'entrata in vigore della presente legge. Gli allegati  grafici
vengono  approvati  dalla  giunta  provinciale e trasmessi ai singoli
comuni  territorialmente  interessati  che  ne  prendono  atto.   Per
rispettare  il predetto termine la giunta provinciale puo' incaricare
liberi professionisti per la redazione degli allegati  grafici  e  ai
sensi dell'art. 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, puo'
essere nominato un funzionario delegato.
   2.  La  giunta  provinciale  entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge determina quali dei corsi  d'acqua  classificati
pubblici  ai  sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11  dicembre
1933, n. 1775, possono per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici,
essere esclusi, in tutto o in parte dal vincolo paesaggistico imposto
con  la  lett.  b)  del  primo comma dell'art. 1- bis inserito con la
presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.
   3.  Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
ad esclusione delle opere per  la  difesa  militare  e  delle  grandi
derivazioni  di acque a scopo idroelettrico, si continua ad applicare
l'art. 15 della legge provinciale 25 luglio 1970, n.  16,  modificato
dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37.