Art. 11. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge la giunta provinciale predisporra' gli allegati grafici di cui all'art. 1- ter inserito con la presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, provvedendo ai necessari adeguamenti derivanti dalle modifiche ai piani urbanistici comunali intercorse tra l'emanazione del decreto di vincolo di cui all'art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e l'entrata in vigore della presente legge. Gli allegati grafici vengono approvati dalla giunta provinciale e trasmessi ai singoli comuni territorialmente interessati che ne prendono atto. Per rispettare il predetto termine la giunta provinciale puo' incaricare liberi professionisti per la redazione degli allegati grafici e ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, puo' essere nominato un funzionario delegato. 2. La giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte dal vincolo paesaggistico imposto con la lett. b) del primo comma dell'art. 1- bis inserito con la presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. 3. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ad esclusione delle opere per la difesa militare e delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, si continua ad applicare l'art. 15 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37.