Art. 12.
 
   1.  L'art.  5  della  legge  provinciale  13 agosto 1973, n. 27, e
successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
  "Divieti   particolari.  -  1.  E'  vietato  durante  tutto  l'arco
dell'anno bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, come scarpate di
strade e ferrovie, argini di corsi d'acqua, siepi, ecc.
   2.  Inoltre  e'  vietato  lo  sfalcio  dei  canneti e cariceti nel
periodo dal 15 marzo al 1 settembre di ogni anno".