Art. 12. 1. L'art. 5 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Divieti particolari. - 1. E' vietato durante tutto l'arco dell'anno bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, come scarpate di strade e ferrovie, argini di corsi d'acqua, siepi, ecc. 2. Inoltre e' vietato lo sfalcio dei canneti e cariceti nel periodo dal 15 marzo al 1 settembre di ogni anno".