Art. 14.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 13 della
presente legge, valutati in lire 60 milioni a  carico  dell'esercizio
finanziario   1987  e  in  lire  150  milioni  all'anno  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 1988, si provvede:
     a)  per  l'anno 1987, mediante riduzione per lire 60 milioni del
fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della
spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);
     b)  per  il biennio 1988-1989, mediante utilizzo di una quota di
lire 300 milioni dello stanziamento previsto per  lo  stesso  periodo
alla  sezione  1,  settore  1.2 - lett. b.1) del bilancio pluriennale
1987-1989 della provincia.
   2.  Le  spese  per  l'attuazione  degli  interventi previsti dalla
presente legge, che non  trovino  capienza  negli  stanziamenti  gia'
autorizzati   nel   bilancio   di  previsione  per  l'anno  1987  per
l'applicazione della legge provinciale  25  luglio  1970,  n.  16,  e
successive    modifiche,    saranno    autorizzate   con   successivo
provvedimento legislativo.