Art. 14. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 13 della presente legge, valutati in lire 60 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 e in lire 150 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede: a) per l'anno 1987, mediante riduzione per lire 60 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio); b) per il biennio 1988-1989, mediante utilizzo di una quota di lire 300 milioni dello stanziamento previsto per lo stesso periodo alla sezione 1, settore 1.2 - lett. b.1) del bilancio pluriennale 1987-1989 della provincia. 2. Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, che non trovino capienza negli stanziamenti gia' autorizzati nel bilancio di previsione per l'anno 1987 per l'applicazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, saranno autorizzate con successivo provvedimento legislativo.