Art. 16. Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4 1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e' stralciato. 2. Nell'art. 40 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, le parole "entro il termine del 31 dicembre 1986" vengono sostituite con le parole "entro il termine del 31 dicembre 1987". 3. Il termine per la denuncia al catasto del 30 giugno 1987 di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e' prorogato al 30 giugno 1988. 4. Nel quarto comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, le parole "successivamente al 31 dicembre 1986" sono sostituite con le parole "successivamente al 30 giugno 1988". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, addi' 23 dicembre 1987 MAGNAGO Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI'