Art. 16.
        Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4
 
   1.  L'ultimo  periodo  del  primo  comma  dell'art. 34 della legge
provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e' stralciato.
   2.  Nell'art. 40 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, le
parole "entro il termine del 31 dicembre 1986" vengono sostituite con
le parole "entro il termine del 31 dicembre 1987".
   3. Il termine per la denuncia al catasto del 30 giugno 1987 di cui
al secondo comma dell'art. 42  della  legge  provinciale  21  gennaio
1987, n. 4, e' prorogato al 30 giugno 1988.
   4.  Nel  quarto  comma  dell'art.  42  della  legge provinciale 21
gennaio 1987, n. 4, le parole "successivamente al 31  dicembre  1986"
sono sostituite con le parole "successivamente al 30 giugno 1988".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Bolzano, addi' 23 dicembre 1987
 
                               MAGNAGO
 
Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI'