Art. 2.
 
   1.  Il n. 6 della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dalla legge provinciale
19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente:
   "6)  da  un  rappresentante  delle  associazioni  protezionistiche
altoatesine scelto dalla giunta provinciale da  terne  di  nominativi
proposte dalle associazioni".