Art. 2. 1. Il n. 6 della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente: "6) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche altoatesine scelto dalla giunta provinciale da terne di nominativi proposte dalle associazioni".