Art. 4.
 
   1.  L'art.  6  della  legge  provinciale  25  luglio  1970, n. 16,
modificato dall'art. 3 della legge provinciale 19 settembre 1973,  n.
37, e' sostituito dal seguente:
   "Coordinamento    tra    pianificazione   urbanistica   e   tutela
paesaggistica. - 1. L'individuazione dei beni, di cui alle lettere da
a)  a  d)  dell'art.  1,  nel piano territoriale provinciale comporta
l'imposizione del  vincolo  paesaggistico  ai  sensi  della  presente
legge.
   2.  Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive
varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela  paesaggistica
zone  destinate  ad  insediamenti  residenziali  o  per  insediamenti
produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per  opere
di  cui  all'art. 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al
parere di cui all'art. 16 dell'ordinamento urbanistico deve esprimere
un  distinto  parere nel quale viene valutata la compatibilita' della
nuova destinazione urbanistica  con  le  esigenze  della  tutela  del
paesaggio.  A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene
integrata da un esperto in  materia  di  conservazione  della  natura
nominato  su  proposta  dell'assessore  competente  per la tutela del
paesaggio.
   3.  Le  zone, per le quali e' prescritto un piano di attuazione ai
sensi degli articoli 18 o 34 della legge provinciale 20 agosto  1972,
n.  15,  e  ai  sensi  degli  articoli  20,  21 e 22 dell'ordinamento
urbanistico provinciale o di un piano di recupero ai sensi  dell'art.
10  della  legge  provinciale  25  novembre 1978, n. 52, e successive
modifiche, a partire dall'approvazione del piano di  attuazione,  non
sono  sottoposte  a  prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali
settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui  al
successivo art. 23.
   4.  Dopo  l'entrata  in  vigore della legge sul piano territoriale
provinciale,   rispettivamente   dopo   l'approvazione   del    piano
urbanistico  comunale  o  dei  piani  di  attuazione  di cui al comma
precedente con decreto del presidente  della  giunta  provinciale  si
provvede  all'adeguamento  del  vincolo paesaggistico in modo tale da
renderlo compatibile  con  le  prescrizioni  del  piano  territoriale
provinciale, rispettivamente del piano urbanistico comunale.
   5.  E'  tuttavia fatta salva la facolta' di individuare nelle zone
di cui al precedente terzo comma, oggetti di cui alle lettere a),  c)
ed  e) dell'art. 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi
della presente legge. Con la delibera della  giunta  provinciale  che
approva la proposta di vincolo vengono disposte le modifiche al piano
urbanistico comunale che sono necessarie per adeguare il piano stesso
al vincolo paesaggistico.
   6.  Qualora  i  vincoli paesaggistici, imposti dopo l'approvazione
del piano urbanistico comunale, rendano necessaria  la  modifica  del
piano  stesso, nel decreto di vincolo di cui all'art. 4 devono essere
indicate le modifiche da apportare  ai  singoli  allegati  del  piano
urbanistico  comunale.  L'ufficio  centrale  di  urbanistica  cura le
modifiche  agli  allegati  grafici  del  piano  urbanistico  comunale
previste dal decreto di vincolo.
   7.  Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali
per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali  di  cui  ai
successivi  articoli  11,  13  e  14. Qualsiasi provvedimento emanato
dall'autorita' provinciale per la tutela del  paesaggio  deve  essere
comunicato  al  comune  competente  per territorio. Nelle concessioni
edilizie deve essere espressamente fatto richiamo  all'autorizzazione
paesaggistica con le relative prescrizioni".