Art. 5.
 
   1.  All'art.  8  della  legge  provinciale  25 luglio 1970, n. 16,
modificato dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973,  n.
37, viene aggiunto il seguente comma:
   "Il sindaco da' immediata comunicazione all'esperto di cui al n. 3
del primo comma dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale
delle  autorizzazioni  rilasciate  in  difformita'  dal  suo  parere.
L'esperto  puo'  chiedere  entro  10  giorni  che  le  autorizzazioni
rilasciate  in  difformita'  dal suo parere vengano trasmesse assieme
alla relativa documentazione all'assessore provinciale per la  tutela
del  paesaggio.  La  giunta  provinciale  su  proposta dell'assessore
competente    puo'    annullare,    con    provvedimento    motivato,
l'autorizzazione  sindacale  entro  i sessanta giorni successivi alla
trasmissione".