Art. 5. 1. All'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente comma: "Il sindaco da' immediata comunicazione all'esperto di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale delle autorizzazioni rilasciate in difformita' dal suo parere. L'esperto puo' chiedere entro 10 giorni che le autorizzazioni rilasciate in difformita' dal suo parere vengano trasmesse assieme alla relativa documentazione all'assessore provinciale per la tutela del paesaggio. La giunta provinciale su proposta dell'assessore competente puo' annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione sindacale entro i sessanta giorni successivi alla trasmissione".