Art. 6.
 
   1.  Dopo  il  punto  6  del  primo  comma  dell'art. 9 della legge
provinciale  25  luglio  1970,  n.  16,  modificato  con   la   legge
provinciale  19  settembre  1973,  n.  37, viene aggiunto il seguente
punto 7):
   "7) da un esperto agronomo dei servizi agrari-forestali".
   2.  Dopo  la prima frase del secondo comma dell'art. 9 della legge
provinciale  25  luglio  1970,  n.  16,  modificata  con   la   legge
provinciale  19  settembre  1973, n. 37, vengono aggiunte le seguenti
parole: "fatta salva la possibilita' di accesso agli appartenenti  al
gruppo linguistico ladino".