Art. 6. 1. Dopo il punto 6 del primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato con la legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente punto 7): "7) da un esperto agronomo dei servizi agrari-forestali". 2. Dopo la prima frase del secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificata con la legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, vengono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva la possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino".