Art. 7.
 
   1.  Al  primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16,  modificato  dall'art.  7  della  legge  provinciale  19
settembre  1973,  n.  37, dopo le parole "nonche' di opere idrauliche
della seconda e terza categoria" vengono inserite  le  parole  "e  la
realizzazione di discariche di interesse provinciale".
   2.  Il  sesto comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16,  sostituito  dall'art.  7  della  legge  provinciale  19
settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente:
   "6.  Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del
presidente della giunta provinciale  di  cui  al  precedente  secondo
comma  e'  data facolta' di ricorso alla giunta provinciale, la quale
decide entro novanta giorni, su parere di uno o due  esperti,  scelti
dall'albo   di   cui   all'art.   47   dell'ordinamento   urbanistico
provinciale. Qualora il parere dell'esperto o degli esperti non venga
reso entro settanta giorni dalla presentazione del ricorso, la giunta
provinciale decide comunque. Qualora la giunta non decidesse entro  i
novanta giorni il ricorso si intende accolto".
   3.  All'art.  12  della  legge  provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973,  n.
37, viene aggiunto il seguente comma:
   "9.   Qualora   prima  dell'emissione  del  parere  della  seconda
commissione o degli esperti di  cui  ai  commi  precedenti  si  renda
necessario  l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni
meteorologiche invernali non  lo  permettano  nei  termini  previsti,
l'assessore provinciale competente puo' concedere una proroga fino al
massimo di trenta giorni dal termine  per  la  consegna  del  parere.
Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il
comune competente per territorio".