Art. 7. 1. Al primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, dopo le parole "nonche' di opere idrauliche della seconda e terza categoria" vengono inserite le parole "e la realizzazione di discariche di interesse provinciale". 2. Il sesto comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente: "6. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del presidente della giunta provinciale di cui al precedente secondo comma e' data facolta' di ricorso alla giunta provinciale, la quale decide entro novanta giorni, su parere di uno o due esperti, scelti dall'albo di cui all'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. Qualora il parere dell'esperto o degli esperti non venga reso entro settanta giorni dalla presentazione del ricorso, la giunta provinciale decide comunque. Qualora la giunta non decidesse entro i novanta giorni il ricorso si intende accolto". 3. All'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente comma: "9. Qualora prima dell'emissione del parere della seconda commissione o degli esperti di cui ai commi precedenti si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni meteorologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, l'assessore provinciale competente puo' concedere una proroga fino al massimo di trenta giorni dal termine per la consegna del parere. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio".