Art. 8.
 
   1.  Dopo  l'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
viene inserito il seguente art. 12-bis:
   "1. Per la valutazione sull'impatto paesaggistico dei progetti per
la regolazione dei corsi d'acqua, di difesa del  suolo  e  viabilita'
agraria  e  forestale  di  cui al terzo comma dell'art. 8 della legge
provinciale 12 luglio  1975,  n.  35,  e  successive  modifiche,  che
saranno  eseguite in economia, la commissione di cui all'art. 2 della
legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21,  e  successive  modifiche,
viene  integrata  da un funzionario della ripartizione competente per
la tutela del paesaggio iscritto  nell'albo  degli  esperti  previsto
dall'art.  47  dell'ordinamento  urbanistico  provinciale. I progetti
debbono contenere gli allegati prescritti  dall'art.  7  della  legge
provinciale  14  giugno  1983,  n.  17,  e  dell'art.  9  della legge
provinciale 12 luglio 1975, n. 35.
   2.  Per  l'espressione  del  parere  paesaggistico i summenzionati
progetti, ad eccezione degli interventi di  cui  al  precedente  art.
1-bis,  punto  2,  e  dei  lavori  urgenti di prevenzione e di pronto
intervento, debbono essere  sottoposti  all'esame  della  commissione
composta  ai  sensi del precedente comma, prescindendo dall'ammontare
dei preventivi di spesa.
   3.  L'esperto  puo'  chiedere  la  trasmissione  dei  progetti per
l'esame alla  seconda  commissione  provinciale  per  la  tutela  del
paesaggio,  la  quale  si  esprime  entro trenta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso tale termine o in  caso  di  ricorso  al  parere
espresso,  la  decisione  spetta  alla  giunta  provinciale,  che  si
pronuncia  nei  successivi  trenta   giorni.   Il   parere   positivo
dell'esperto,  rispettivamente  della seconda commissione provinciale
per la tutela del paesaggio sostituisce  l'autorizzazione  dai  sensi
dell'art. 12.
   4.  Le  opere  di  regolazione  dei  corsi  d'acqua  e le opere di
viabilita'   agraria   e   forestale   non   eseguiti   in   economia
dall'amministrazione  provinciale,  devono  essere autorizzate con le
modalita' di cui all'art. 12".