Art. 8. 1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, viene inserito il seguente art. 12-bis: "1. Per la valutazione sull'impatto paesaggistico dei progetti per la regolazione dei corsi d'acqua, di difesa del suolo e viabilita' agraria e forestale di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, che saranno eseguite in economia, la commissione di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche, viene integrata da un funzionario della ripartizione competente per la tutela del paesaggio iscritto nell'albo degli esperti previsto dall'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. I progetti debbono contenere gli allegati prescritti dall'art. 7 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, e dell'art. 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35. 2. Per l'espressione del parere paesaggistico i summenzionati progetti, ad eccezione degli interventi di cui al precedente art. 1-bis, punto 2, e dei lavori urgenti di prevenzione e di pronto intervento, debbono essere sottoposti all'esame della commissione composta ai sensi del precedente comma, prescindendo dall'ammontare dei preventivi di spesa. 3. L'esperto puo' chiedere la trasmissione dei progetti per l'esame alla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine o in caso di ricorso al parere espresso, la decisione spetta alla giunta provinciale, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Il parere positivo dell'esperto, rispettivamente della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio sostituisce l'autorizzazione dai sensi dell'art. 12. 4. Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e le opere di viabilita' agraria e forestale non eseguiti in economia dall'amministrazione provinciale, devono essere autorizzate con le modalita' di cui all'art. 12".