Art. 9.
 
   1.  Il  secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge
provinciale  19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente:
"L'amministrazione  provinciale  puo'  facilitare   lo   studio,   la
conservazione   e   valorizzazione  dei  beni  sottoposti  a  vincolo
paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento
di  incarichi  di  consulenza,  studio,  ricerca  e  progettazione ad
esperti, nonche', sentita la seconda Commissione provinciale  per  la
tutela del paesaggio, mediante la concessione di contributi o sussidi
da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori  o  detentori,  o
affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra".
   2.  All'art.  18  della  legge  provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
integrato dall'art. 7 della legge provinciale 12 marzo  1981,  n.  7,
vengono aggiunti i seguenti commi:
   "4.  Per  la  conservazione  a  lungo  termine di beni di cui alle
lettere a), c) ed e) del  primo  comma  dell'art.  1  della  presente
legge,   l'amministrazione  provinciale  ha  facolta'  di  effettuare
contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per  l'acquisto  o
affitto  di  zone  vincolate,  da  parte  di  comuni  od associazioni
protezionistiche    legalmente    riconosciute,     l'amministrazione
provinciale puo' concedere un contributo fino al 50% dell'importo del
contratto d'acquisto o d'affitto.
   5.   Per   l'esecuzione  di  lavori  di  mantenimento  del  quadro
paesaggistico in zone  tutelate  l'amministrazione  provinciale  puo'
concedere,  su  proposta  della  prima commissione provinciale per la
tutela del paesaggio, premi incentivanti.
   6.  L'amministrazione  provinciale  puo' inoltre assumersi l'onere
dell'assicurazione contro i rischi per responsabilita' civile  contro
terzi per le aree e singoli oggetti tutelati".