Art. 9. 1. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente: "L'amministrazione provinciale puo' facilitare lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonche', sentita la seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori, o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra". 2. All'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, integrato dall'art. 7 della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, vengono aggiunti i seguenti commi: "4. Per la conservazione a lungo termine di beni di cui alle lettere a), c) ed e) del primo comma dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione provinciale ha facolta' di effettuare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate, da parte di comuni od associazioni protezionistiche legalmente riconosciute, l'amministrazione provinciale puo' concedere un contributo fino al 50% dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto. 5. Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l'amministrazione provinciale puo' concedere, su proposta della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, premi incentivanti. 6. L'amministrazione provinciale puo' inoltre assumersi l'onere dell'assicurazione contro i rischi per responsabilita' civile contro terzi per le aree e singoli oggetti tutelati".