Art. 10.
             Modifica dell'art. 2 della legge provinciale
                        22 ottobre 1987, n. 27
 
   1.  Nel primo comma, seconda frase, del testo italiano dell'art. 2
della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la parola  "ed"  dopo
le parole "per oltre il 70%" e' sostituita con la parola "od".
   2.  La  modifica  di  cui  al  precedente  comma  si  applica  sin
dall'entrata in vigore della legge provinciale 22  ottobre  1987,  n.
27.