Art. 10. Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27 1. Nel primo comma, seconda frase, del testo italiano dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la parola "ed" dopo le parole "per oltre il 70%" e' sostituita con la parola "od". 2. La modifica di cui al precedente comma si applica sin dall'entrata in vigore della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27.