Art. 2. 1. L'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, e' sostituito dal seguente: "1 Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a) dell'art. 1 vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 40% al 70% dei costi riconosciuti ammissibili. 2. Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione e' costituito dal costo di costruzione del fabbricato riparato o ricostruito determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, e non puo' comunque essere superiore al costo di costruzione di un alloggio popolare con una superficie lorda complessiva di 160 metri/quadrati. 3. Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonche' di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo e' aumentato del 25%. 4. Qualora il fabbricato danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso risulti gravato da ipoteca per un mutuo assunto per la costruzione del fabbricato stesso, viene concesso un contributo a fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo scadenti durante il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e per la durata massima di due anni. 5. Nella concessione delle agevolazioni di cui al precedente primo comma, si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono concesse anche qualora il richiedente invece di ricostruire il fabbricato distrutto dall'evento calamitoso intenda acquistare un alloggio popolare. Per causa dell'incidenza del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10%.