Art. 2.
 
   1.  L'art.  3  della  legge  provinciale  21  maggio  1968,  n. 7,
modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983,  n.
43, e' sostituito dal seguente:
   "1  Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di
cui alla lettera a) dell'art. 1 vengono concessi contributi  a  fondo
perduto   nella   misura  dal  40%  al  70%  dei  costi  riconosciuti
ammissibili.
   2. Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la
ricostruzione e' costituito dal costo di costruzione  del  fabbricato
riparato o ricostruito determinato ai sensi del terzo comma dell'art.
2 della  legge  provinciale  3  gennaio  1978,  n.  1,  e  successive
modifiche,   e  non  puo'  comunque  essere  superiore  al  costo  di
costruzione  di  un  alloggio  popolare  con  una  superficie   lorda
complessiva di 160 metri/quadrati.
   3.  Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti
ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del  patrimonio
storico,  artistico  e  popolare,  nonche' di quelle sulla tutela del
paesaggio l'importo del contributo e' aumentato del 25%.
   4.  Qualora  il  fabbricato  danneggiato  o  distrutto dall'evento
calamitoso risulti gravato da ipoteca per un  mutuo  assunto  per  la
costruzione  del  fabbricato  stesso,  viene concesso un contributo a
fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo  scadenti  durante
il  periodo  necessario  per  eseguire  i  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione e per la durata massima di due anni.
   5. Nella concessione delle agevolazioni di cui al precedente primo
comma, si tiene conto del reddito complessivo  familiare  determinato
ai  sensi  dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e
successive modifiche.
   6.  Le  agevolazioni  di cui al presente articolo vengono concesse
anche qualora il richiedente  invece  di  ricostruire  il  fabbricato
distrutto  dall'evento  calamitoso  intenda  acquistare  un  alloggio
popolare. Per causa dell'incidenza del costo dell'area e degli  oneri
di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10%.