Art. 6.
    Sussidi a famiglie di coltivatori diretti per la ricostruzione
           ed il riattamento di fabbricati ad uso abitativo
 
   1.  Per  la  ricostruzione ed il riattamento dei fabbricati ad uso
abitativo distrutti o danneggiati dall'alluvione avvenuta nei mesi di
luglio  e  agosto  1987,  la  giunta  provinciale  e'  autorizzata  a
concedere a famiglie di  cortivatori  diretti  sussidi,  che  vengono
erogati  con  i mezzi e le procedure di cui alla legge provinciale 29
novembre 1973, n.  83,  e  non  possono  superare  l'importo  massimo
fissato  al  precedente  articolo  2 per le agevolazioni dirette alle
stesse finalita'.
   2.   Tuttavia   all'accertamento   circa   la   veridicita'  delle
indicazioni contenute nelle domande provvedono, in  deroga  a  quanto
previsto  nell'articolo  3,  secondo  comma,  della  succitata  legge
provinciale, direttamente i periti dell'assessorato per l'agricoltura
e le foreste.