Art. 6. Sussidi a famiglie di coltivatori diretti per la ricostruzione ed il riattamento di fabbricati ad uso abitativo 1. Per la ricostruzione ed il riattamento dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o danneggiati dall'alluvione avvenuta nei mesi di luglio e agosto 1987, la giunta provinciale e' autorizzata a concedere a famiglie di cortivatori diretti sussidi, che vengono erogati con i mezzi e le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e non possono superare l'importo massimo fissato al precedente articolo 2 per le agevolazioni dirette alle stesse finalita'. 2. Tuttavia all'accertamento circa la veridicita' delle indicazioni contenute nelle domande provvedono, in deroga a quanto previsto nell'articolo 3, secondo comma, della succitata legge provinciale, direttamente i periti dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.