Art. 7.
 
   1.  L'art.  1  della  legge  provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
   "1  Per  eseguire  opere  atte  a  prevenire  calamita' pubbliche,
nonche' per provvedere, in occasione di dette calamita' alle opere di
pronto  soccorso, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre
opere a tutela della  pubblica  incolumita',  nonche'  al  ripristino
provvisorio   dei   collegamenti   stradali  e  delle  infrastrutture
primarie, l'amministrazione provinciale e' autorizzata a:
     a) disporre direttamente l'esecuzione delle opere;
     b) accordare sussidi ai comuni.
   2.  Dai  suddetti  interventi  sono  escluse  le  materie elencate
all'ar. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381.
   3.  Con  le  procedure  ed  i  fondi previsti dalla presente legge
possono essere acquistati o locati tutti i  beni  necessari  per  gli
interventi  di  prevenzione,  di  pronto soccorso e di ripristino, in
particolare le attrezzature, i macchinari ed i  materiali  necessari,
nonche'  adottato  ogni  altro provvedimento idoneo al raggiungimento
delle medesime finalita'.
   4.  La  giunta  provinciale,  con  le  modalita'  da  fissarsi nel
regolamento di esecuzione,  e'  autorizzata  a  concedere  sussidi  o
contributi  ai  corpi  dei  vigili  del  fuoco  volontari  e ad altre
associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di
lucro,  nei settori della prevenzione e pronto soccorso per calamita'
pubbliche:
     a) per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;
     b)   per  l'acquisto  o  la  locazione,  anche  finanziaria,  di
attrezzature, macchinari, impianti e automezzi,  anche  speciali,  da
impiegarsi per interventi nel predetto settore;
     c)  per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi
a sede degli enti, comprese le autorimesse  ed  i  magazzini  per  il
ricovero dei beni indicati nella prcedente lettera b).
   5.  La giunta provinciale e' altresi' autorizzata a concedere agli
enti indicati nel quarto  comma,  in  uso  a  titolo  gratuito  o  in
comodato,  beni  patrimoniali  provinciali per la realizzazione delle
attivita' inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per
calamita' pubbliche, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 11
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2".