Art. 7. 1. L'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e' sostituito dal seguente: "1 Per eseguire opere atte a prevenire calamita' pubbliche, nonche' per provvedere, in occasione di dette calamita' alle opere di pronto soccorso, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumita', nonche' al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'amministrazione provinciale e' autorizzata a: a) disporre direttamente l'esecuzione delle opere; b) accordare sussidi ai comuni. 2. Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'ar. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 3. Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonche' adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalita'. 4. La giunta provinciale, con le modalita' da fissarsi nel regolamento di esecuzione, e' autorizzata a concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nei settori della prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche: a) per la promozione di iniziative di cui al terzo comma; b) per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impiegarsi per interventi nel predetto settore; c) per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella prcedente lettera b). 5. La giunta provinciale e' altresi' autorizzata a concedere agli enti indicati nel quarto comma, in uso a titolo gratuito o in comodato, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attivita' inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2".