Art. 10.
                 Sostituzione temporanea di dirigenti
 
   1.  Al  terzo comma dell'art. 34 della legge provinciale 21 maggio
1981, n. 11, come sostituito dall'art. 8 della legge  provinciale  23
giugno 1981, n. 12, e' aggiunta con effetto dalla sua data di entrata
in  vigore  la  seguente   frase:   "Qualora   invece   il   titolare
dell'incarico  e' collocato in congedo straordinario non retribuito o
in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennita' di  dirigenza
e' corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al
titolare".