Art. 10. Sostituzione temporanea di dirigenti 1. Al terzo comma dell'art. 34 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, e' aggiunta con effetto dalla sua data di entrata in vigore la seguente frase: "Qualora invece il titolare dell'incarico e' collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennita' di dirigenza e' corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare".