Art. 13.
 
Istituzione    dell'ufficio    gestione    affari   previdenziali   e
pensionistici presso l'intendenza scolastica per la scuola in  lingua
tedesca
 
   1.  Al  punto  V dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio
1981, n. 11, l'ufficio n. 39, gia'  abrogato  dall'art.  47,  secondo
comma,  della  legge  provinciale  30  giugno  1983, n. 20, assume la
seguente nuova denominazione: "Ufficio gestione affari  previdenziali
e  pensionistici".  Il  nuovo ufficio tratta le questioni relative al
trattamento previdenziale e di quiescienza del personale direttivo  e
docente delle scuole statali con lingua di insegnamento tedesca.
   2.  Il compito "trattamento di quiescienza e previdenza", indicato
fra quelli degli uffici indicati con i numeri 41, 42 e  43  di  detto
allegato A, e' soppresso.
   3.  Per  far  fronte  alle  esigenze di funzionamento del suddetto
ufficio gestione affari previdenziali e  pensionistici  la  dotazione
organica  del  personale  dell'intendenza scolastica per la scuola di
lingua tedesca, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n.  22,
e successive modifiche e integrazioni, e' aumentata di un posto nella
VII qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.