Art. 13. Istituzione dell'ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici presso l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca 1. Al punto V dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'ufficio n. 39, gia' abrogato dall'art. 47, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, assume la seguente nuova denominazione: "Ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici". Il nuovo ufficio tratta le questioni relative al trattamento previdenziale e di quiescienza del personale direttivo e docente delle scuole statali con lingua di insegnamento tedesca. 2. Il compito "trattamento di quiescienza e previdenza", indicato fra quelli degli uffici indicati con i numeri 41, 42 e 43 di detto allegato A, e' soppresso. 3. Per far fronte alle esigenze di funzionamento del suddetto ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici la dotazione organica del personale dell'intendenza scolastica per la scuola di lingua tedesca, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, e' aumentata di un posto nella VII qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.